Statuto dell’Associazione "PANTHEON ETS"
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l’Associazione "PANTHEON ETS". Si conviene che l'utilizzo obbligatorio dell'acronimo ETS decorrerà a partire dalla data di iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Genova, via Cadevilla n. 30. L’Associazione può istituire sedi secondarie in Italia e all’estero o cambiare la sede legale con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Scopi e finalità
1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
3. La struttura dell'Associazione è organizzata secondo criteri democratici che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Ente.
Art. 3 - Attività
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice (D.Lgs 117/207 e ss.mm.ii.), di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale, individuate come nell’elencazione di cui allo stesso decreto:
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
2. L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo preposto all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
3. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
4. I volontari, di cui al comma 3, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
5. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Patrimonio
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dai beni mobili e immobili acquisiti;
b. dalle quote sociali;
c. da sovvenzioni ricevute da Organismi internazionali, Governi, Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
d. da attività di auto-finanziamento, di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., donazioni, lasciti e di ogni altra entrata permessa dalla Legge e accettata dall’Associazione.
e. dal ricorso alla raccolta fondi.
2. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Art. 5 - I Soci
1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche di maggiore età, residenti in Italia, e altri Enti del Terzo Settore (ETS) che accettano le finalità dell’Associazione e sono impegnate nella loro promozione.
2. Ogni candidato deve presentare domanda di associazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che valuta ogni caso, rispondendo, per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni accettando o respingendo in maniera motivata la domanda. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, nel quale dovranno essere annotate le generalità e i recapiti.
La validità della quota associativa è fissata fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata versata, indipendentemente dalla data di versamento.
3. La qualità di associato si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;
c) per esclusione:
- deliberata dal Consiglio Direttivo conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione di cui all'art. 2;
- che opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza;
Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza o l’eventuale esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della non ammissione o espulsione. Rimane confermata la facoltà di attivare la clausola arbitrale secondo le norme dettate nel prosieguo per la composizione delle eventuali controversie.
4. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
5. L’Assemblea Ordinaria dei Soci ratifica le nuove ammissioni e le conferme dei Soci, stante la decorrenza del vincolo associativo dalla data della deliberazione assunta dal consiglio direttivo.
6. Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di:
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
b) essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) frequentare i locali dell’associazione;
d) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
e) prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
7. Ogni socio ha l’obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
c) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituibile.
Art. 6 - Organi Sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice-Presidente;
d) l'Organo di Controllo.
Art. 7 - Assemblea dei soci
1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è costituita da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio e delibera sui seguenti argomenti:
a) indicazioni programmatiche dell’attività;
b) approvazione del bilancio consuntivo, di previsione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
c) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
d) nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di Controllo;
e) responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni di responsabilità nei loro confronti;
f) ratifica ammissioni e conferma dei soci;
g) eventuali acquisti di carattere immobiliare;
h) eventuali regolamenti interni;
i) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
l) sulle materie che vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo ovvero sulle mozioni presentate da parte di almeno la metà dei soci in regola col pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
4. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene indetta e presieduta dal Presidente dell’Associazione, con avviso indicante l’ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno, l’ora della adunanza. L’avviso predetto potrà essere recapitato ai Soci con ogni mezzo idoneo, purché con riscontro documentale e almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza. Nell’avviso di comunicazione potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà avere luogo anche lo stesso giorno, almeno un’ora dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tutte le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Soltanto per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritti al voto, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
6. Viene adottato il sistema a del voto pro-capite. Ogni associato in regola con la quota associativa ha diritto di voto salvo quando si verifichi un conflitto di interesse. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
7. Sono ammesse deleghe in caso i Soci non possano presenziare alle assemblee dell’Associazione. In tal caso il Socio può avere una sola delega scritta.
8. Per ogni assemblea verrà redatto regolare verbale a cura del Segretario dell’Assemblea stessa.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Art. 8 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi: scade dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina. I consiglieri sono rieleggibili.
2. Nel caso che i membri eletti dall’Assemblea siano meno di sette, è facoltà del Direttivo di cooptare nuovi Membri nel corso del triennio in cui è in carica.
3. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge a maggioranza al suo interno:
a. il Presidente;
b. il Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo procede inoltre, alla prima riunione o comunque il prima possibile, alla individuazione del Segretario e del Tesoriere in base a quanto previsto da apposito Regolamento da adottarsi a cura del Consiglio stesso. Le cariche possono essere assegnate allo stesso soggetto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno ogni sei mesi. Il Consiglio deve essere convocato quando lo richiedano per iscritto almeno 2/3 dei componenti. La convocazione è fatta mediante avviso, che dovrà pervenire almeno cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, a mezzo posta elettronica, in modo che i membri ne siano informati almeno un giorno prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni membro del Direttivo ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe. In caso di parità il voto del Presidente, o in su assenza, del Vice-Presidente vale doppio.
5. I Membri del Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 (tre) sedute consecutive, possono dal Consiglio stesso essere dichiarati decaduti.
6. Al Consiglio Direttivo spettano in particolare le seguenti funzioni:
a. determinare la quota sociale annua;
b. comunicare all’Assemblea l’ammissione dei Soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
c. redigere i programmi e i bilanci annuali ed eventualmente il bilancio sociale di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
d. compilare e approvare eventuali regolamenti interni;
e. istituire le strutture operative dell’Associazione;
f. decidere sull’assunzione e sul licenziamento del personale dell’Associazione fissandone le relative mansioni e retribuzioni;
g. deliberare e attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, relative all’attività dell’Associazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea;
h. deliberare sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell’art. 3 comma 3 del presente Statuto.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 9 - Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; dispone per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’assemblea e può delegare al Segretario generale o ad un altro componente del Consiglio Direttivo parte dei propri poteri.
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
3. In caso di forzosa assenza sia del Presidente che del Vice-Presidente, la presidenza del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea è presa dal Consigliere più anziano, che non potrà avere altri poteri, se non esplicitamente indicati dal Presidente, come detto nel primo comma del presente articolo.
4. Il Presidente non può avere rapporti di lavoro dipendente o consulenza continuativa con l’Associazione.
5. La carica di Presidente non è compatibile con altre cariche elettive.
Art. 10 - Il Vice-Presidente
1. Sostituisce il Presidente in sua assenza. La carica di Vice-Presidente può essere ricoperta anche da un Consigliere con rapporto di lavoro o di consulenza continuativa con l’Associazione.
2. La carica di Vice-Presidente non è compatibile con altre cariche elettive.
Art. 11 - Bilancio
1. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
2. Entro il 31 Marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa, nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio per la definitiva approvazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 117/2017.
3. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il Bilancio sociale, da sottoporre per l'approvazione definitiva all'Assemblea degli Associati, entro lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 12 - Organo di controllo
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui l'organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
6. Qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 13 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
1. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del Patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria che delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritti al voto, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano, anche dopo l’esaurimento della eventuale fase di liquidazione, dovranno essere devoluti, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 14 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente della Camera di Commercio di Genova.
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l’Associazione "PANTHEON ETS". Si conviene che l'utilizzo obbligatorio dell'acronimo ETS decorrerà a partire dalla data di iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Genova, via Cadevilla n. 30. L’Associazione può istituire sedi secondarie in Italia e all’estero o cambiare la sede legale con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Scopi e finalità
1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
- Contribuire alla propagazione della cultura italiana e straniera ai giovani e non, sia in ambito musicale che artistico, ovvero in tutte le forme d’arte;
- Proporre itinerari che coinvolgano i giovani e che portino la cultura musicale e artistica a un pubblico sempre più vasto;
- Formare collaborazioni in ambito artistico, musicale e culturale con enti pubblici e privati, italiani e stranieri ovvero con istituzioni quali Conservatori, Accademie, Associazioni culturali e musicali, Fondazioni, allo scopo di creare cooperazioni e scambi ad elevato contenuto culturale;
- Promuovere i giovani artisti in ogni disciplina affinché possano entrare nel mondo socio-culturale con la passione e la voglia di farsi conoscere;
- Consentire a coloro che esercitano la professione di insegnanti, docenti di scuole e istituti in genere di ampliare le proprie conoscenze in ambito culturale e musicale, affinché siano in grado di trasmettere le proprie competenze artistiche.
- Organizzare, senza fine di lucro, concerti musicali, manifestazioni artistiche, convegni e laboratori di studio; potrà curare la realizzazione e l'edizione di pubblicazioni musicali, di supporti audiovisivi e multimediali; potrà realizzare materiali di divulgazione di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al conseguimento dello scopo sociale
3. La struttura dell'Associazione è organizzata secondo criteri democratici che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Ente.
Art. 3 - Attività
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice (D.Lgs 117/207 e ss.mm.ii.), di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale, individuate come nell’elencazione di cui allo stesso decreto:
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
2. L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo preposto all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
3. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
4. I volontari, di cui al comma 3, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
5. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Patrimonio
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dai beni mobili e immobili acquisiti;
b. dalle quote sociali;
c. da sovvenzioni ricevute da Organismi internazionali, Governi, Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
d. da attività di auto-finanziamento, di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., donazioni, lasciti e di ogni altra entrata permessa dalla Legge e accettata dall’Associazione.
e. dal ricorso alla raccolta fondi.
2. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Art. 5 - I Soci
1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche di maggiore età, residenti in Italia, e altri Enti del Terzo Settore (ETS) che accettano le finalità dell’Associazione e sono impegnate nella loro promozione.
2. Ogni candidato deve presentare domanda di associazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che valuta ogni caso, rispondendo, per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni accettando o respingendo in maniera motivata la domanda. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, nel quale dovranno essere annotate le generalità e i recapiti.
La validità della quota associativa è fissata fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata versata, indipendentemente dalla data di versamento.
3. La qualità di associato si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;
c) per esclusione:
- deliberata dal Consiglio Direttivo conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione di cui all'art. 2;
- che opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza;
Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza o l’eventuale esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della non ammissione o espulsione. Rimane confermata la facoltà di attivare la clausola arbitrale secondo le norme dettate nel prosieguo per la composizione delle eventuali controversie.
4. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
5. L’Assemblea Ordinaria dei Soci ratifica le nuove ammissioni e le conferme dei Soci, stante la decorrenza del vincolo associativo dalla data della deliberazione assunta dal consiglio direttivo.
6. Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di:
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
b) essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) frequentare i locali dell’associazione;
d) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
e) prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
7. Ogni socio ha l’obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
c) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituibile.
Art. 6 - Organi Sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice-Presidente;
d) l'Organo di Controllo.
Art. 7 - Assemblea dei soci
1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è costituita da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio e delibera sui seguenti argomenti:
a) indicazioni programmatiche dell’attività;
b) approvazione del bilancio consuntivo, di previsione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
c) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
d) nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di Controllo;
e) responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni di responsabilità nei loro confronti;
f) ratifica ammissioni e conferma dei soci;
g) eventuali acquisti di carattere immobiliare;
h) eventuali regolamenti interni;
i) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
l) sulle materie che vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo ovvero sulle mozioni presentate da parte di almeno la metà dei soci in regola col pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
4. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene indetta e presieduta dal Presidente dell’Associazione, con avviso indicante l’ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno, l’ora della adunanza. L’avviso predetto potrà essere recapitato ai Soci con ogni mezzo idoneo, purché con riscontro documentale e almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza. Nell’avviso di comunicazione potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà avere luogo anche lo stesso giorno, almeno un’ora dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tutte le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Soltanto per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritti al voto, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
6. Viene adottato il sistema a del voto pro-capite. Ogni associato in regola con la quota associativa ha diritto di voto salvo quando si verifichi un conflitto di interesse. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
7. Sono ammesse deleghe in caso i Soci non possano presenziare alle assemblee dell’Associazione. In tal caso il Socio può avere una sola delega scritta.
8. Per ogni assemblea verrà redatto regolare verbale a cura del Segretario dell’Assemblea stessa.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Art. 8 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi: scade dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina. I consiglieri sono rieleggibili.
2. Nel caso che i membri eletti dall’Assemblea siano meno di sette, è facoltà del Direttivo di cooptare nuovi Membri nel corso del triennio in cui è in carica.
3. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge a maggioranza al suo interno:
a. il Presidente;
b. il Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo procede inoltre, alla prima riunione o comunque il prima possibile, alla individuazione del Segretario e del Tesoriere in base a quanto previsto da apposito Regolamento da adottarsi a cura del Consiglio stesso. Le cariche possono essere assegnate allo stesso soggetto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno ogni sei mesi. Il Consiglio deve essere convocato quando lo richiedano per iscritto almeno 2/3 dei componenti. La convocazione è fatta mediante avviso, che dovrà pervenire almeno cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, a mezzo posta elettronica, in modo che i membri ne siano informati almeno un giorno prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni membro del Direttivo ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe. In caso di parità il voto del Presidente, o in su assenza, del Vice-Presidente vale doppio.
5. I Membri del Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 (tre) sedute consecutive, possono dal Consiglio stesso essere dichiarati decaduti.
6. Al Consiglio Direttivo spettano in particolare le seguenti funzioni:
a. determinare la quota sociale annua;
b. comunicare all’Assemblea l’ammissione dei Soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
c. redigere i programmi e i bilanci annuali ed eventualmente il bilancio sociale di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
d. compilare e approvare eventuali regolamenti interni;
e. istituire le strutture operative dell’Associazione;
f. decidere sull’assunzione e sul licenziamento del personale dell’Associazione fissandone le relative mansioni e retribuzioni;
g. deliberare e attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, relative all’attività dell’Associazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea;
h. deliberare sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell’art. 3 comma 3 del presente Statuto.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 9 - Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; dispone per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’assemblea e può delegare al Segretario generale o ad un altro componente del Consiglio Direttivo parte dei propri poteri.
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
3. In caso di forzosa assenza sia del Presidente che del Vice-Presidente, la presidenza del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea è presa dal Consigliere più anziano, che non potrà avere altri poteri, se non esplicitamente indicati dal Presidente, come detto nel primo comma del presente articolo.
4. Il Presidente non può avere rapporti di lavoro dipendente o consulenza continuativa con l’Associazione.
5. La carica di Presidente non è compatibile con altre cariche elettive.
Art. 10 - Il Vice-Presidente
1. Sostituisce il Presidente in sua assenza. La carica di Vice-Presidente può essere ricoperta anche da un Consigliere con rapporto di lavoro o di consulenza continuativa con l’Associazione.
2. La carica di Vice-Presidente non è compatibile con altre cariche elettive.
Art. 11 - Bilancio
1. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
2. Entro il 31 Marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa, nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio per la definitiva approvazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 117/2017.
3. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il Bilancio sociale, da sottoporre per l'approvazione definitiva all'Assemblea degli Associati, entro lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 12 - Organo di controllo
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui l'organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
6. Qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 13 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
1. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del Patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria che delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritti al voto, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano, anche dopo l’esaurimento della eventuale fase di liquidazione, dovranno essere devoluti, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 14 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente della Camera di Commercio di Genova.